L’usufruttuario di un a casa può affittare l’immobile? La legge chiarisce questo punto abbastanza in dubbio e dà il verdetto.
Quando si tratta di immobile, molti non sono informati sui diritti e obblighi né tantomeno sulle normative vigenti su cui si devono basare per rispettare la legge. In questo caso specifico parliamo degli obblighi dell’usufruttuario in materia di affitto di immobile che, secondo le leggi a cui facciamo riferimento nel corso di questo articolo, hanno una natura e una risposta ben precisa: andiamo a vedere cosa dice la legge in merito a questa questione che, per molti, è ancora poco chiara.
Come in molti sanno, poiché sancito dalla legge in materia del diritto di usufrutto, l’usufruttuario ha tra i suoi diritti quello di godere del bene. È bene però ribadire che l’usufruttuario non ha un diritto ‘illimitato’, incontrando come principale limite proprio quello di non modificare la destinazione economica del bene.
Come sancito dall’articolo 981 del codice civile, il diritto reale di usufrutto consente al titolare di godere di un determinato bene immobile e mobile, traendo un’utilità qualsiasi. Se vi sono, nel caso dell’usufrutto, dei miglioramenti del bene, l’usufruttuario, secondo la legge avrebbe anche il diritto a ricevere un’indennità per i miglioramenti che sussistono nel momento in cui lo restituisce.
Sebbene il termine usufrutto spesso si confonde con quello di locazione, i due hanno natura diversa ed è proprio per questo che vi mostriamo la differenza prevista dalla legge. La locazione, infatti, “è il contratto con il quale un soggetto (locatore) si impegna a garantire il godimento di un bene, mobile o immobile”, a favore di un altro soggetto che al termine della durata deve restituirlo così come lo ha trovato.
L’usufrutto, invece, permette all’usufruttuario di godere del bene in tutta a sua utilità compresi i suoi frutti naturali e civili, con il solo limite di non alterarne la destinazione economica. A differenza della locazione, non è previsto il consenso del nudo proprietario, in quanto si trova proprio nella posizione di estraneità rispetto al contratto stipulato dall’usufruttuario, rimanendo escluso dall’accordo.
Nell’eventualità che esso sia contrario, il nudo proprietario non può mai opporsi alla stipula di un contratto di locazione da parte dell’usufruttuario. Quindi sì, per legge è possibile affittare un immobile di cui si gode in usufrutto, a differenza di quanto previsto per chi invece è semplicemente in affitto.
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