Se la cassa del condominio non ha fondi per pagare i fornitori, questi ultimi possono rivalersi direttamente sui proprietari. Cosa si rischia?
La recente ordinanza n. 34220/2023 della Corte di Cassazione ha risolto una spinosa questione relativa al mancato pagamento dei fornitori a causa della morosità da parte di singoli condomini.
Se mancano adeguate risorse economiche nella cassa del condominio, i creditori possono soddisfare le proprie pretese chiedendo all’amministratore le informazioni relative ai proprietari morosi e agire nei loro confronti.
Nel dettaglio, i giudici hanno analizzato la vicenda di un’impresa che aveva compiuto dei lavori edilizi presso un condominio e, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo, aveva inviato tre precetti per ricevere il pagamento da parte dei condomini morosi, indicati dall’amministratore di condominio.
I proprietari, tuttavia, hanno deciso di agire in giudizio per richiedere l’inefficacia degli atti di precetto nei loro confronti. Cosa hanno stabilito i giudici?
In seguito a due gradi di giudizio, con i quali è stata rigettata l’opposizione da parte dei condomini morosi, la vicenda è stata analizzata dalla Suprema Corte di Cassazione.
Gli Ermellini hanno, innanzitutto, chiarito quando un condomino debba essere considerato moroso. Si tratta di chi non ha pagato all’amministratore di condominio la quota stabilita per il soddisfacimento dei creditori. Di conseguenza, i condomini in regola con i versamenti sono coloro che hanno provveduto a corrispondere le somme dovute, tramite il pagamento diretto al creditore oppure il pagamento della propria quota all’amministratore.
Per consentire il corretto adempimento degli obblighi, è essenziale che l’amministratore di condominio fornisca ai creditori tutti i dati utili per l’individuazione dei condomini morosi. Così facendo, saranno solo questi ultimi a essere vincolati nei confronti dei fornitori e, contemporaneamente, i proprietari che hanno estinto le proprie quote potranno essere considerati “in regola con i pagamenti”.
Le uniche quote dovute dell’obbligazione condominiale, quindi, saranno quelle rimaste insolute da chi non le ha versate. La Corte di Cassazione ha ammesso la possibilità che i morosi possano pagare direttamente i creditori, per scongiurare future azioni forzose nei loro confronti.
Per quanto riguarda, invece, il calcolo della somma da pagare ai fornitori creditori, i proprietari morosi devono versare l’ammontare originario della quota dell’obbligazione condominiale, sottraendo solo quanto eventualmente già pagato.
L’ordinanza della Corte di Cassazione ha stabilito il fondamentale principio in virtù del quale il proprietario può scegliere tra il pagamento della propria quota all’amministratore oppure il pagamento diretto al fornitore, sulla base di quanto definito dall’amministratore nel riparto di spesa e calcolato a seconda dei millesimi di proprietà.
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