Il contratto di affitto lega due parti per l’intera durata del periodo formalizzato all’interno dell’accordo di locazione.
Ci sono però alcuni casi in cui è possibile disdire il contratto di affitto prima che siano scaduti i termini e senza nemmeno rispettare il preavviso contrattualmente definito. Si tratta di eccezioni molto importanti, la cui conoscenza potrebbe permettere al titolare dell’appartamento o al suo inquilino di poter risolvere la relazione anzi tempo, liberandosi da qualsiasi tipo di obbligo nei confronti della controparte.
Ma andiamo con ordine. Come noto, la disdetta di un contratto di locazione deve rispettare tempi e modalità di preavviso come stipulati nel contratto registrato. Nella libertà negoziale, tuttavia, è possibile che le parti inseriscano in contratti alcune clausole che disciplinano la possibilità di disdire il contratto prima dei termini.
E se all’interno del contratto d’affitto non sono previste delle specifiche clausole, e le parti non sono d’accordo nel disdire anticipatamente il contratto di locazione? In questo caso, si può comunque recedere in anticipo dal contratto appellandosi ai gravi motivi che potrebbero minare alla base la regolarità del rapporto di affitto, permettendo alle parti di abbandonare la relazione prima dei tempi.
Ma quali sono i gravi motivi?
L’elenco è naturalmente difficilmente riassumibile, ma possiamo comunque ricordare che i motivi devono essere:
A titolo di esempio, può rispondere a tutte le condizioni che sopra abbiamo elevato il licenziamento che è determinato da una crisi aziendale che non consente più all’inquilino di pagare il canone per sua incapacità economica.
Di contro, non rappresenterebbe un grave motivo le dimissioni, poiché sarebbero dipendenti dalla libera scelta del conduttore. Nemmeno la scadenza di un contratto di lavoro a termine può essere inquadrabile come un valido motivo di disdetta dell’affitto, trattandosi invece id un motivo facilmente prevedibile.
Ricordiamo infine che in questi casi è sempre necessario fornire un termine di preavviso di almeno 6 mesi.
Di contro, la possibilità di disdire il contratto senza obbligo di preavviso ricorre solamente nell’ipotesi di oggettiva impossibilità di utilizzare l’immobile, poiché reso inagibile, perché non è più servito dalle utenze domestiche per colpe non proprie, o ancora perché i rumori che provengono da un locale vicino rendono il riposo impossibile.
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