Qual è la somma limite oltre la quale l’ente creditore può avviare il pignoramento della casa? Ci sono differente tra enti pubblici e privati.
Può capitare nel corso della propria vita di trovarsi in momenti in cui si accumulano somme di denaro a debito con enti creditori. Puntualmente, soprattutto quando si è in difficoltà e si ha la consapevolezza di non riuscire a risanare il debito, la paura principale dei debitori è che l’ente possa rivalersi sulla propria casa di proprietà.
Ma quand’è che un ente può avviare un processo di pignoramento dell’immobile soprattutto se si tratta della prima casa, quella di residenza? Qual è cioè la somma che si deve avere a debito e che giustifica un’estrema ratio come questa? Intanto, è bene partire dalla differenza che intercorre tra i diversi enti creditori che si distinguono in: privati -quindi banche, istituti finanziari, ma anche condominio e così via- e pubblici che a loro volta si distinguono in enti locali -cioè Comune e Regione- e lo Stato, rappresentato dall’Agenzia dell’Entrate e Riscossione.
Una distinzione importante da fare perché sancisce anche le differenze di azione possibile tra le tre diverse tipologie di ente creditore.
Pignoramento della casa, quando e con quale somma gli enti possono avviarlo
La distinzione tra gli enti è estremamente importante perché valgono regole completamente differenti. Di fatto, nel caso in cui l’ente creditore sia un privato, la casa può essere sempre pignorata anche per crediti minimi. Non solo non è esiste una soglia di denaro minimo, ma non importa neanche se si tratta della prima casa di residenza e se al suo interno vi abitino minori o persone portatrici di handicap.
Quindi, ad esempio, un condominio che non riesce a recuperare le proprie entrate potrà avviare il pignoramento dell’immobile anche per una somma di 4mila euro.
Completamente differente la normativa quando l’ente creditore è un soggetto pubblico. In questo caso la legge impone ai soggetti di riscossione di non poter mai pignorare la prima casa a prescindere dall’entità del debito. Tuttavia ci sono delle condizioni: di fatto la prima casa per non essere pignorata non deve essere classificata di lusso; deve essere adibito ad abitazione civile; il debitore abbia residenza nell’immobile; il contribuente non abbia altre proprietà, anche solo per quote.
Di conseguenza, chi ha più di una casa di proprietà può subire il pignoramento tanto del primo quanto degli altri immobili, a seconda ovviamente della portata del debito.
Eccezione alla regola: quand’è che l’ente di riscossione pubblico può avviare il pignoramento della prima casa
In ogni caso, l’ente esattore pubblico può avviare il pignoramento della casa quando sussistono determinate condizioni:
- il debito sia superiore ai 120.000 euro;
- il patrimonio immobiliare del debitore sia superiore ai 120.000 euro;
- prima del pignoramento è stata iscritta un’ipoteca sulla casa e da questa sono decorsi 6 mesi.
Ultima postilla da fare è quella che riguarda la delega di riscossione dell’ente pubblico ad un soggetto provato. Capita per esempio che i Comuni deleghino la riscossione delle somme a debito ad enti provati esterni, in questi casi valgono le regole di pignoramento previste per gli enti pubblici e non per quelli provati.