Donazione casa ai figli: il ‘dettaglio’ che nessuno considera e che può diventare un vero e proprio incubo

La donazione della propria casa ai figli è una soluzione molto vantaggiosa, ma attenzione a questo dettaglio o potresti rischiare grosso.

Per definizione la donazione è un atto di trasferimento volontario della proprietà di un bene da una persona fisica o giuridica ad un’altra, senza ricevere in cambio alcun compenso. Si tratta di una soluzione piuttosto vantaggiosa soprattutto quando si vuole trasferire la proprietà di un immobile ai propri figli gratuitamente.

donazione casa figli
Donare casa al proprio figlio: attenzione a questo dettaglio (Living.it)

Questo procedimento deve avvenire davanti ad un notaio che stipula il cosiddetto atto notarile. L’unico costo da corrispondere è dunque quello relativo al compenso del professionista, più le imposte dovute. Dal punto di vista fiscale ci sono inoltre franchigie che comportano l’esenzione dall’imposta di donazione, che rendono la donazione nel complesso più conveniente della vendita.

Ad ogni modo, quando si decide di donare un immobile ad un figlio, ad un nipote o ad un altro parente è fondamentale fare attenzione ad un ‘dettaglio’ ben preciso, altrimenti si rischia di andare incontro ad un vero e proprio incubo.

Donazione casa ai figli: attenzione a questo ‘dettaglio’ o potrebbero essere guai seri

Donare un immobile o qualsiasi altro bene al proprio figlio o ad un altro donatario può rivelarsi una soluzione molto vantaggiosa sotto diversi punti di vista, soprattutto a livello fiscale. Detto questo, nell’ambito della donazione bisogna tuttavia fare attenzione a diversi aspetti fondamentali per evitare di andare incontro ad una serie di brutte sorprese.

donazione casa figli dettaglio
Attenzione a questo dettaglio se vuoi donare la casa a tuo figlio (Living.it)

Molti non lo sanno, ma a differenza della vendita questo tipo di contratto non rende il trasferimento della proprietà inoppugnabile. Ciò significa nel concreto che può subire la revoca in alcuni casi specifici, quali:

  • ingratitudine (art. 801 c.c.) entro 1 anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione (Es: il donatario ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il donante; quando il donatario ha denunciato il donante per reato punibile con almeno 3 anni di reclusione; ingiuria grave ecc.) ;
  • per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.) entro 5 anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio.

Il donatario può inoltre subire le azioni degli eredi del donante, i quali possono decidere di impugnare la donazione entro i termini di 10 anni dall’apertura della successione del donante e di 20 anni dalla trascrizione della donazione stessa.

Si ricorda che anche i terzi che abbiano acquistato il bene dal donatario possono essere esposti alle azioni degli eredi per 20 anni. Per questo motivo un immobile donato è senza dubbi più difficile da vendere. Ad ogni modo, una volta revocata la donazione, il donatario deve restituire i beni in natura e i frutti relativi a partire dal giorno della domanda.

Gestione cookie