La Cassazione con l’ultima sentenza spiega quali sono i condomini che beneficiano dell’efficientamento termico e che devono partecipare alle spese del cappotto termico.
La transizione energetica in atto in questo periodo storico ha spinto verso la riqualificazione degli edifici considerati energivori, per ridurre il consumo di energia nel mondo e preservare l’atmosfera dalle emissione di Co2. L’Europa si è dotata di una direttiva denominata Case Green che prevede interventi a favore dell’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare situato sul territorio del Vecchio Continente.
L’Italia già da tempo si è dotata di diverse misure volte a agevolare gli interventi per la riqualificazione energetica e termica degli immobili come il famoso Superbonus 110%, il bonus casa e l’ecobonus. Tutti questi bonus permettono l’installazione di impianti per la produzione di energia pulita come il fotovoltaico o l’eolico, e tutti i lavori atti alla coibentazione dell’edificio per contenere la dispersione termica e elevare l’efficientamento energetico degli edifici, come l’installazione del capotto termico.
Il cappotto termico è composto da pannelli isolanti che vengono apposti sulle pareti di un immobile, con una tecnica specialistica, per coibentare l’intero edificio, contenendo la dispersione termica e migliorando l’efficientamento energetico. Meno consumi energetici garantiscono anche una minor spesa sui costi in bolletta e quindi un notevole risparmio finale.
La scelta di applicare il cappotto termico sulle superfici verticali può essere effettuata anche dai Condominii ripartendo le spese di installazione tra i proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari che avranno i benefici dell’intervento e del conseguente miglioramento energetico.
Con una recente sentenza della Cassazione si sottolinea un chiarimento rispetto alla ripartizione delle spese sostenute per l’applicazione del cappotto termico sull’intero fabbricato anche se non direttamente sulle pareti dei locali commerciali posti a piano terra che in genere hanno più vetrine che muri. I proprietari delle attività commerciali al piano terra si opponevano alla suddivisione delle spese che li comprendeva adducendo al fatto che loro non avrebbero avuto benefici da tale miglioria, contestando la delibera dell’assemblea condominiale.
La Corte d’Appello di Venezia attraverso la sentenza n.858/2024 spiega in modo esauriente la correttezza della ripartizione delle spese relative all’installazione del cappotto termico nel condominio oggetto della disputa. Si ritiene infatti che per la stessa natura e funzione del cappotto termico esso rappresenti, a prescindere da dove venga materialmente collocato, un intervento e un’opera di cui viene a beneficiare l’intero edificio condominiale, in termini di protezione dagli agenti atmosferici e di coibentazione e di efficientamento termico.
In pratica le spese sostenute per opere che vadano a protezione e ad un miglioramento dell’intero edificio sono da considerarsi spese di conservazione del bene comune e quindi da ripartire in misura proporzionale al valore delle singole unità immobiliari e quindi seguire la consueta tabella millesimale. Nello specifico l’applicazione del cappotto termico sulle superfici esterne dell’edificio condominiale è considerato un intervento a vantaggio comune di tutti i proprietari, compresi quelli dei locali a piano terra.
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