Per approfittare del Bonus casa con detrazione al 75% occorre tener conto di tre nuove opzioni introdotte dal DL 39/2024.
Dal 30 marzo è in vigore il DL 39/2024 che ha ristretto ulteriormente l’applicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura sui Bonus edilizi. Le modifiche hanno effetti sull’agevolazione con detrazione del 75%.
Il Bonus eliminazione barriere architettoniche permette di ottenere una detrazione 75% per le spese sostenute in caso di interventi volti a eliminare barriere che impediscono ad un disabile di muoversi con facilità in casa. La detrazione d’imposta del 75% vale per le spese documentate che sono state effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025. Il rimborso verrà ripartito in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è l’unica modalità di recupero delle spese.
La cessione del credito e lo sconto in fattura, infatti, non sono più concesse se non ad alcune condizioni ma il DL 39/2024 ha complicato ulteriormente la situazione rendendo inattive le due opzioni in riferimento a nuovi periodi temporali. Nello specifico il Decreto riconosce tre fasi. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024 e dal 31 marzo 2024.
Il primo periodo (1° gennaio 2022-31 dicembre 2023) riconosce l’esercizio dello sconto in fattura e della cessione del credito. Non ci sono restrizioni, dunque, per i contribuenti che vogliono accedere al Bonus 75% recuperando le spese sostenute in questo periodo, con titolo abilitativo presentato in tempo e i lavori iniziati. Dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024, invece, sconto e cessione sono attive in modo differente.
Per accedere alle opzioni sarà necessario che le spese siano legate a specifici interventi (scale, servoscala, piattaforma elevatrice…) e sostenute da condomini con prevalente destinazione abitativa su parti comuni dell’edificio o da persone fisiche titolari del diritto di proprietà su un immobile adibito ad abitazione principale e con reddito entro i 15 mila euro. In alternativa le opzioni si possono usare in caso di interventi differenti sostenuti da soggetti diversi e avendo presentato richiesta di titolo abilitativo entro il 30 dicembre 2023.
Rientrano anche gli interventi di edilizia libera già iniziati al 30 dicembre 2023 o per i quali si è stipulato un accordo vincolante tra le parti per fornire beni e servizi. Infine le due opzioni dal 31 marzo 2024 scattano solo in caso di presentazione della richiesta di titolo abilitativo entro il 29 marzo 2024 o se i lavori sono iniziati in questa data oppure in caso di accordo vincolante. Per interventi sostenuti da soggetti diversi da condomini e persone fisiche rimane il limite temporale del 30 dicembre 2023.
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