Hai la sensazione che qualcuno dei tuoi vicini guardi un po’ troppo ciò che fai? Ecco fino a che punto può spingersi secondo la legge.
Non riuscite proprio a trovare la giusta armonia con i vostri vicini? Molto spesso, purtroppo, mantenere i rapporti di vicinato in un clima di assoluta tolleranza può risultare complicato: questo in quanto non tutti conoscono le basilari regole del rispetto reciproco. Per non avere più dubbi a riguardo, vi spieghiamo cosa dice la legge in merito.
Il rispetto nei confronti del vicinato si esplica in differenti sfaccettature, che la legge ha regolamentato in diversi divieti. Parliamo di divieto di atti emulativi, ovvero quelli volti ad arrecare danni o molestie, delle cosiddette immissioni intollerabili (di fumo, calore, rumori e via dicendo) e il rispetto delle distanze tra fondi e costruzioni limitrofe. In linea di massima, il mancato rispetto di queste regole comporta il risarcimento dei danni da parte del responsabile nei confronti della parte lesa.
Entrando nello specifico, il diritto di veduta consiste nella facoltà del proprietario di guardare e sporgersi sulla proprietà altrui (in modo diretto, ma anche obliquo o laterale). Ma fino a che punto è possibile farlo senza andare a ledere i diritti altrui? Entriamo nello specifico di questa disciplina, capendo insieme quando ed in che modo è possibile agire in caso di vicini “troppo invadenti”.
Vicini troppo invadenti? Cosa dice la legge
In generale, possiamo sostenere che il diritto di veduta sussiste con quello di proprietà del bene dal quale la veduta può esercitarsi. Inoltre, non si possono aprire vedute dirette sul fondo vicino ad una distanza a minore di 1,5 m, oblique o laterali a meno di 75 cm. Se questo, al contrario, può avvenire, possiamo invece parlare di servitù.
Si parla, quindi, di servitù di veduta quando chi possiede la proprietà principale può guardare o sporgersi su quella di servitù del vicino ad una distanza inferiore rispetto a quelle di cui sopra. In merito a come acquisire una servitù, bisognerà fare riferimento all normative di riferimento.
Differente è la questione del diritto al panorama, che può essere oggetto di una servitù al fine di godere della visuale di un particolare paesaggio. Questo diritto, però, non si acquisisce in automatico con la proprietà, ma nelle modalità in cui si acquistano le servitù. Tutte queste normative sono, inoltre, applicabili anche in ambito condominiale, dunque in un edificio con altri inquilini.
In questo caso, però, si può anche parlare di servitù di veduta in appiombo, che si delinea tutte in cui il diritto di proprietà venga limitato a seguito della presenza di costruzioni, verande, pergolati e via dicendo che vadano ad inibire la visuale.
Conoscevate queste normative?